Uso dell’Intelligenza Artificiale negli scritti difensivi non è condotta censurabile in quanto tale: no ad automatismo (Tribunale di Prato)

Merita di essere respinta la domanda del ricorrente fondata sull’art. 96, c.p.c. sul presupposto che la memoria di costituzione della controparte sia stata redatta per mezzo dell’intelligenza artificiale.

La norma punisce un contegno processuale illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave.

Pertanto, la mera infondatezza della pretesa non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell’adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire (o a resistere in giudizio) in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile. In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità delle argomentazioni difensive, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. In merito, invece, non assume rilevanza la scarsa qualità degli atti difensivi o il fatto che in essi siano riportati dati non riconducibili ai documenti di causa, non essendovi elementi per ritenere che gli stessi siano stati redatti per mezzo dell’intelligenza artificiale e non essendo, comunque, una siffatta condotta censurabile in quanto tale.

 Tribunale di Prato, decreto del 11.10.2025