Sì alla notifica indirizzata alla pec del debitore risultante dal Registro delle Imprese o dall’INIPEC

Il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese o dall’INIPEC.     Tribunale Bergamo, sezione lavoro, sentenza del 28.02.2019 CondividiPost correlati:Ricorso per la dichiarazione di fallimento, notifica a mezzo PEC a società cancellata dal registro delle imprese Maggio 25, 2022 Imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, domanda di accesso alla procedura di concordato minore, inammissibilità Aprile 17, 2024 Apertura della liquidazione giudiziale: è valida la notifica effe ..........

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