Responsabilità sanitaria: approvato emendamento Gelli. Corretto riferimento al Triplo dello stipendio e precisata la funzione del Fondo di Garanzia.

In data 20.9.2017, è stato approvato, presso la Commissione Affari sociali alla Camera dei Deputati, l’emendamento Gelli di modifica alla legge 24/2017, recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Ecco il testo delle modifiche approvate in Commissione.

 

(Modificazioni alla legge 8 marzo 2017, n.24).

1. All’articolo 9, comma 5, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: «pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore della retribuzionelorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.».

2. All’articolo 9, comma 6, primo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: «pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno, immediatamente precedente o successivo.».

3. All’articolo 14 della legge 8 marzo 2017, n.24, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:«7-bis. Il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria di cui al comma 1 assolve anche alla funzione di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale, ai sensi dell’articolo 10, comma 6.7-ter.

All’articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, i commi 2 e 4 sono abrogati.»

 

Libro: VIOLA, La Nuova Responsabilità Sanitaria, DirittoAvanzato, Milano, 2017.

 

 

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