Processo Civile Telematico: ammissibile il reclamo depositato in forma cartacea anziché telematica

E‘ ammissibile il reclamo depositato in forma cartacea anziché telematica.

Anche ove si intendesse qualificare il reclamo come proveniente da parte già costituita (sebbene in una precedente e diversa fase di giudizio), o atto endoprocessuale non esistendo alcuna norma che sanzioni con l’inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella telematica, se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano, in virtù dei principi di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) la parte che si costituisca in via telematica non può essere in alcun modo sanzionata.

Tribunale di Trani, sezione civile, ordinanza del 5.9.2016

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