Più probabile che non rileva solo per il nesso causale. Il fatto ignorato è conseguenza di fatti certi. Serve l’elevata attendibilità rappresentativa.

Varrà sottolineare come, sul piano dell’apprezzamento critico del ragionamento probatorio condotto dal giudice non si devono confondere le prospettive di valutazione concernenti:

– da un lato, l’accertamento del nesso di causalità tra l’operato del medico e l’evento sofferto dal danneggiato;

– dall’altro, l’accertamento della colpa del sanitario nell’adempimento della propria prestazione.

Mentre, infatti, la prima indagine (quella sul nesso di causalità nell’ambito della responsabilità civile) deve ritenersi necessariamente affidata, nell’individuazione dello standard probatorio della relazione causale investigata, al criterio del “più probabile che non”, l’altra indagine (quella sulla colpa del sanitario e, dunque, sulla prospettabile negligenza, imprudenza o imperizia, dello stesso nell’adempimento della propria prestazione professionale), attiene invece alla valutazione dell’attendibilità degli elementi probatori utilizzati ai fini della ricostruzione del comportamento del debitore, ossia alla correttezza dell’inferenza critica che, sul piano logico, autorizza l’affermazione della concreta sussistenza di un determinato fatto ignorato (il comportamento difforme dalla regola cautelare) quale conseguenza logicamente attribuibile alla preliminare verificazione di fatti certi.

Tale modello di ragionamento si traduce, nel caso di specie, nella valutazione della correttezza dell’inferenza critica che autorizza l’affermazione del fatto (ignorato) consistito nella mancata osservazione e refertazione di una lesione tumorale avente dimensioni suscettibili di essere agevolmente osservate e refertate, quale conseguenza della verificazione della strumentazione tecnica dallo stesso in concreto utilizzata e della conformazione della documentazione ecografica in suo possesso (fatti certi).

In altri termini, il criterio del “più probabile che non” è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell’ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all’indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell’idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all’indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell’attendibilità” (come predicato della maggiore o minore “congruità logica” dell’inferenza critica).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021, n. 26304

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