Overruling: rimessione in termini anche d’ufficio?

La parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa. Ed il mezzo tecnico per dare protezione alle aspettative della parte che abbia confezionato l’atto confidando sulle regole processuali suggerite da un costante orientamento giurisprudenziale, poi superato da un revirement, è rappresentato dall’istituto della rimessione in termini. La causa non imputabile si riconnette, non ad uno stato di materiale impedimento rientrante nell’onere di allegazione e di d ..........

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