Opposizione all’esecuzione, sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria, appello

La Terza sezione civile di questa Corte ha enunciato, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., il principio secondo il quale in tema di opposizione all’esecuzione, pur dopo l’abrogazione, ad opera della legge n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità – introdotto, modificando l’art. 616 c.p.c., dalla legge n. 52 del 2006 – le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria sono appellabili solo per le ragioni indicate dall’art. 339, comma 3, c.p.c., ossia con motivi limitati.   Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 24.9.2019, n. 23623 CondividiPost correlati:Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo e ..........

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