L’estinzione del procedimento esecutivo non comporta l’inefficacia degli atti posti in essere da cui sia derivata la legittima attribuzione di diritti di terzi

L’estinzione del procedimento esecutivo non vale a comportare l’inefficacia degli atti ritualmente posti in essere nel corso del processo esecutivo, là dove dal relativo compimento sia eventualmente derivata la legittima attribuzione di diritti in favore di terzi (la SC afferma che nella specie, in situazione di libera disponibilità del termine di scadenza contrattuale della locazione, il mancato intervento di alcuna autorizzazione del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 560 c.p.c., deve ritenersi tale da aver determinato l’automatica cessazione di efficacia del contratto di locazione, poichè la comune volontà dei comproprietari locatori, in ipotes ..........

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