Gratuito patrocinio nei giudizi su cui procede la Corte di Cassazione, revoca, competenza: contrasto giurisprudenziale e rimessione alle Sezioni Unite

Stante la difformità (quanto meno implicita) delle decisioni in punto di competenza a provvedere sulla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili su cui procede la Corte di Cassazione (in tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, la competenza a provvedere sulla revoca per il giudizio di cassazione spetta al giudice di rinvio ovvero è la cassazione che deve provvedervi?), rilevata la particolare importanza della questione di massima, il Collegio ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.   Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 22.1.2019, n. 166 ..........

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