Fallimento e cessione del credito

Al fallimento del cedente possono essere opposte le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che l’art. 2914, n. 2, c.c. – secondo cui sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento – opera anche in caso di fallimento del creditore cedente.     Tribunale di Frosinone, sentenza del 7.7.2017 CondividiPost correlati:Insinuazione al pass ..........

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