Erronea valutazione del materiale istruttorio

Un’eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sè, la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., che ricorre solo allorchè si deduca che il giudice di merito abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  15.02.2019, n. 4667 CondividiPost correlati:Erronea valutazione delle prove (o delle conclusioni del CTU), denuncia in appello Aprile 29, 2022 Esclusa la responsabilità dell’avvocato se dal material ..........

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