Domanda giudiziale, efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione: perimetrazione applicativa

Va confermato l’orientamento per cui, in forza degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva (e sospensiva, in base, e per gli effetti di cui, al secondo coma del citato art. 2945) della prescrizione con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto cui essa inerisce, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente. Tribunale di Bari, sentenza del 8.3.2022 bari8_3Download CondividiPost correlati:All'interno di un processo estinto il singolo atto proce ..........

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