Danni punitivi: ok con la firma delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, decidendo la corrispondente questione ritenuta di massima di particolare importanza, hanno affermato, avvalendosi del disposto dell’art. 363, comma 3, c.p.c., che, nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico.

 

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 5.7.2017, n. 16601

[N.d.R.: il contenuto di tale pronuncia era stato previsto, nella sostanza, tramite l’utilizzo di un modello matematico (clicca qui) in data 30.5.2017; tale modello è stato successivamente sviluppato e spiegato nel volume VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, DirittoAvanzato, Milano, 2017].

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