Contestazione perchè il perito non ha usato l’intelligenza artificiale: bisogna provarne l’efficacia probante (se usata, avrebbe condotto ad un risultato diverso)
Non sono condivisibili le osservazioni critiche ulteriori formulate dai procuratori dei querelati in un momento successivo alla conclusione delle operazioni peritali, allorché si è lamentata l’inattendibilità dei metodi di digitalizzazione dei documenti, l’inosservanza delle linee guide adottate in materia grafologica e l’omissione dell’analisi mediante la c.d. grafologia morettiana e perfino mediante la comparazione biometrica con intelligenza artificiale: è sufficiente prendere atto che a nessuno di tali parametri ha fatto alcun cenno il consulente incaricato dalle stesse parti, mostrando egli per primo di non accordare efficacia probante all’impiego di codesti alternativi metodi; anche a voler valutare le censure, non si è fornita alcuna ragione per cui si possa credere razionalmente che il ricorso alle evocate procedure analitiche sia in grado di condurre ad un risultato differente.