Atto d’appello notificato al solo domiciliatario non difensore, trasferitosi senza darne avviso: sopravvenuta inidoneità del criterio topografico e rimessione in termini

La sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta al fatto che il domiciliatario non difensore abbia trasferito il proprio studio professionale senza darne avviso alla controparte, può costituire un valido motivo per la richiesta di rimessione in termini ai fini della notifica dell’atto di appello avverso la sentenza pronunciata in quel giudizio (fattispecie in cui l’atto di appello veniva notificato al procuratore domiciliatario, ma non anche difensore e la notifica non andava a buon fine in quanto il procuratore domiciliatario nel frattempo aveva cambiato domicilio). Il contratto di cessione in proprietà di alloggio popolare con pagamento rateale del prezzo non è un contratto di locazione con patto di futura vendita bensì una vendita con riserva di proprietà. Pertanto, posto che gli importi versati mensilmente non costituiscono canoni, bensì quote di riscatto, con il pagamento integrale del prezzo di vendita, si verifica la condizione sospensiva per il trasferimento della proprietà dell’immobile in capo all’assegnatario, senza necessità per l’assegnatario o per i suoi eredi di chiedere il riscatto (la Corte d’appello, con riferimento alla delibera di Consiglio Comunale emessa ai sensi del DPR n. 2/1959 con cui si deliberava “di cedere in proprietà agli assegnatari … alloggi popolari a riscatto”, riforma la sentenza di primo grado che aveva qualificato come “contratto di locazione con patto di futura vendita” la predetta delibera comunale, e, sul presupposto che l’assegnatario non aveva corrisposto tutte le somme dovute, aveva condannato l’assegnatario al rilascio dell’immobile oltre al pagamento di una indennità per abusiva occupazione dell’immobile).

 

 

Corte d’appello di Milano, sezione terza civile, sentenza del 13.11.2017, n. 4728

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