Sentenze inventate e probabile uso dell’intelligenza artificiale senza verifica: dispendio inutile di tempo anche se la difesa in conclusionale indica le sentenze corrette: è comunque negligenza omissiva, sì all’applicazione dell’art. 96 c.p.c.
Non nutrendosi alcun dubbio sulla buona fede dell’Avvocato ed essendo inimmaginabile la dolosa redazione ad hoc di precedenti inesistenti, la ragione più probabile di quanto accaduto appare ravvisabile in un uso superficiale degli strumenti di intelligenza artificiale generativa, proni, come noto, ad episodi di c.d. allucinazione, consistenti nella creazione di una risposta convincente, ma fondata su elementi di fatto inesistenti. Detta condotta, tenuto conto della sua concreta gravità, inquadrabile nella negligenza omissiva, e della sua non occasionalità, in ragione della reiterazione in tre diversi atti processuali, deve trovare sanzione mediante l’applicazione officiosa dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., al fine di riparare, rispettivamente, il pregiudizio cagionato alla controparte e all’Amministrazione della giustizia.