Banca, concessione abusiva del credito ed immoralità

La nullità del finanziamento per concessione abusiva di credito può essere dichiarata invece a fronte di un accertamento di una condotta del soggetto finanziatore (in concorso con il soggetto richiedente il finanziamento) connotata da disinvolta attitudine predatoria rispetto ad altro soggetto economico in dissesto, sì da assumere una pervicacia tale da violare le regole del buon costume e dell’ordine pubblico e da giustificare l’applicazione dell’art. 2035 c.c.; con particolare riferimento a quest’ultimo profilo deve affermarsi che la fattispecie può configurarsi quando la banca, in concorso con il soggetto richiedente il finanziamento, stipuli un contratto di mutuo non al fine di ottenere la remunerazione del capitale concesso ma per vantaggi ulteriori ed ingiusti e, quindi quando l’erogazione di nuova finanza costituisca un pretesto per l’ottenimento di benefici altrimenti non lecitamente conseguibili (ad es. quello di ritardare l’emersione del dissesto del soggetto finanziato e con essa l’apertura della liquidazione giudiziale in modo tale da impedire la revocatoria dei pagamenti o delle garanzie reali ottenute dalla banca; quello di alterare la par condicio creditorum sostituendo la posizione di creditore chirografario dell’istituto di credito con quella del creditore privilegiato attraverso l’ottenimento di ipoteche da parte del sovvenuto o di terzi mediante la concessione di nuova finanza; quello di ridurre l’ammontare delle esposizioni della impresa bancaria ed aumentare, invece, l’ammontare degli impegni attivi, ovvero di diffondere sul mercato una apparenza di solvibilità della impresa nell’interesse di quest’ultima, o dei lavoratori, o della banca stessa).

Tribunale di Napoli, decreto del 15.7.2025