Ricevute di pagamento non sono necessarie quando la richiesta può risultare offensiva: è impossibilità morale di procurare la prova
Ai fini della configurabilità della situazione di impossibilità morale di procurarsi la prova scritta che, ai sensi dell’art. 2724, n. 2, cod. civ., rende ammissibile il ricorso alla prova testimoniale, non è sufficiente la deduzione di una astratta posizione di preminenza della persona dalla quale la dichiarazione scritta doveva essere pretesa, o di un vincolo affettivo con la persona stessa. Tuttavia, la relativa valutazione va sempre riferita al caso concreto, non potendosi pretendere l’allegazione di circostanze ostative assolute. In particolare, ove a generiche deduzioni si accompagni anche quella di altre particolari circostanze concorrenti a determinare una specifica situazione di oggettivo impedimento psicologico alla richiesta di una dichiarazione siffatta, il giudice è tenuto alla valutazione delle circostanze dedotte in relazione sia al rapporto “inter partes”, sia alla possibile incidenza di eventi o situazioni particolari.
Nel caso di specie, accanto al rapporto di stretta parentela tra le parti, è stato dedotto il totale affidamento al della cura e della gestione dell’immobile, che si svolgeva in un contesto di assoluta reciproca fiducia e accordo tra tutti; è stato altresì allegato che tra i quattro fratelli la parentela era sempre stata nutrita da un rapporto affettuoso di stretta e assidua frequentazione familiare.
In un contesto come quello appena descritto deve ritenersi che la parte non abbia mai ritenuto necessario munirsi di ricevute da parte delle sue sorelle, per le quali, alla luce dei descritti rapporti, la relativa richiesta avrebbe potuto anche risultare offensiva.
Tanto a parere di chi scrive appare sufficiente ad integrare l’impossibilità morale di procurarsi la prova scritta che, ai sensi dell’art. 2724, comma 1, n. 2, c.c., rende ammissibile il ricorso alla prova testimoniale.
Tribunale di Palermo, sezione seconda, sentenza del 8.5.2025.