Violazione dell’obbligo di formazione continua per assorbenti impegni professionali: illecito disciplinare

L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo. Ai sensi dell’art. 70 co. 6 cdf, la sanzione edittale per la violazione dell’obbligo deontologico di aggiornamento professionale e di formazione continua (Reg. CN ..........

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