Revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima, giudice del reclamo, rimessione della causa al primo giudice, rinnovazione gli atti nulli

Va ribadito il principio per cui in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima (come nel caso di per violazione del principio del contraddittorio in ragione dell’omessa notificazione della istanza di fallimento al debitore), il giudice del reclamo, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., deve rimettere la causa al primo giudice che, rinnovati gli atti nulli, provvede nuovamente al riguardo.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.3.2017, n. 6622 CondividiPost correlati:Sezioni Unite: appello con cui si deduce nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius, rinnovazione degli atti compiuti in ..........

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