Processo interrotto per radiazione o sospensione dall’albo, prosecuzione o riassunzione, termine: conoscenza legale dell’evento e onere della prova

Il termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto in conseguenza della morte, della radiazione ovvero della sospensione dall’albo professionale del procuratore costituito di una delle parti in causa, decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza, purchè legale, acquisita, cioè, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione. Sul punto va confermato che la conoscenza dev’essere “legale”, acquisita, cioè, per il tramite di un ..........

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