Procedimento deontologico, la legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi, atteso il disposto dell’art. 61 della L. n. 247/2012, che in materia disciplinare stabilisce la legittimazione all’impugnazione i) dell’incolpato nel caso di affermazione di responsabilità; ii) del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che l’ha pronunciata, per ogni decisione; c) del Cons ..........

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