Nuovo rito Famiglia d.c. (dopo Cartabia): atto introduttivo deve essere completo, non è possibile la sanatoria

Il ricorso privo dei requisiti di contenuto di cui all’art. 473 bis 12, primo comma, lett. f), e secondo, comma c.p.c. e non corredato dalla documentazione richiesta dal terzo e quarto comma della stessa norma, non può essere sanato nel prosieguo; ciò in quanto l’atto introduttivo del giudizio, nella prospettiva della riforma, deve essere completo sia delle allegazioni che delle richieste di prova e delle produzioni documentali cosicché il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile, sia pure solo con sentenza, non essendo previste, dal nuovo rito, modalità diverse di decisione. Tribunale Verona, sezione prima, decreto del 16.03.2023 Download CondividiP ..........

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