Mancata presa di posizione su un fatto entro la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: la prova prodotta successivamente è superflua

Qualora la parte, entro la scadenza del termine perentorio per la formazione delle preclusioni assertive, e quindi sino al deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., non abbia preso posizione sui fatti posti dalla controparte a fondamento della propria domanda, la documentazione prodotta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., inerente la prova di circostanze – come detto – non allegate entro il termine perentorio di scadenza delle preclusioni assertive, è superflua in quanto tendente a provare circostanze non dedotte tempestivamente.   Tribunale di Milano, sentenza del 25.7.2018 CondividiPost correlati:Domanda riconvenzionale, eccezione di prescrizi ..........

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