Interpretazione del contratto: il criterio letterale non va inteso in senso assoluto
Nell’interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c., alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici.
Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 19.01.2018, n. 1386
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