Infondato il motivo d’appello sull’errata interpretazione delle prove orali in ragione del tempo trascorso tra istruttoria e decisione e del fatto che il giudice dell’istruttoria non sia lo stesso che ha emesso la sentenza

L’art. 174, secondo comma, cod. proc. civ. prevede la possibilità della sostituzione del giudice istruttore in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze. Pertanto, qualora, come nel caso in esame, la sostituzione del giudice istruttore in origine designato avvenga nel rispetto di tale norma, non sussiste alcuna violazione di legge ove la controversia sia decisa non dal giudice che l’ha istruita, ma da quello dinnanzi al quale sono state precisate le conclusioni, anche quando non abbia svolto l’attività di istruzione (nella specie viene giudicato infondato il motivo con cui l’appellante lamenta come il lungo lasso temporale trascorso dal termine dell’at ..........

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