Fallimento, insinuazione al passivo, opposizione, mancata partecipazione dell’opponente ad un’udienza: improcedibilità?

La mancata partecipazione dell’opponente a un’udienza del relativo giudizio non viene a determinare alcuna improcedibilità; va difatti confermato l’orientamento per cui la mancata comparizione della parte opponente, la quale si sia costituita in termini, in udienza successiva alla prima, peraltro fissata dal tribunale per l’ammissione di mezzi di prova, non può dare luogo a pronuncia di improcedibilità dell’opposizione. Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 10.4.2019, n. 10086 CondividiPost correlati:Insinuazione al passivo del fallimento, domanda di ammissione del credito con rango ipotecario e cessione dei crediti in blocco Aprile 22, 2022 Opposizione ..........

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