Domanda di sostituzione esecutiva, presupposto: affermazione di un diritto di credito nei confronti del creditore presente nel processo esecutivo.

La domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell’art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricevuta dall’esecuzione, non assimilabile all’intervento del creditore nel processo esecutivo, perché il creditore istante non fa valere una pretesa nei confronti del debitore ma nei confronti di altro creditore. Ne consegue che presupposto per la presentazione della domanda di sostituzione esecutiva è l’affermazione di un diritto di credito nei confronti del creditore presente nel processo esecutivo. Tribunale di Milano, sentenza del 10.1.2 ..........

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