Comune, partecipazione in giudizio a mezzo di funzionario delegato, soccombenza e spese di lite

Va confermato il principio secondo cui l’autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall’art. 23 comma 4 L. 689/1981, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste. Tribunale di Milano, sentenza del 26.10.2022, n. 8393 Download CondividiPost correlati:Opposizione a ordinanza-ingiunzione, p.a. in giudizio personalmente o con funzionario appositamente delegato, spese di lite liquidabili Ottobre 11, 2023 Soccomben ..........

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