Compenso avvocato e messa in mora: da quando competono gli interessi di cui all’art. 1224 c.c.?

Va affermato il seguente principio di diritto: Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura infer ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi