Compensi avvocati: in caso di pratica affidata a più difensori non sussiste litisconsorzio necessario; la rivalutazione monetaria richiede un’apposita domanda

In tema di compensi di avvocati, ogni difensore ha un diritto autonomo verso il cliente in relazione all’attività effettivamente svolta, senza che, ove la pratica sia stata affidata più difensori, tra gli stessi sussista solidarietà attiva nè unicità del rapporto sostanziale. Ne deriva che i distinti titoli di credito azionati danno luogo a procedimenti di liquidazione autonomi e deve escludersi ogni ipotesi di litisconsorzio necessario, così come va negata, in sede di impugnazione, una situazione di inscindibilità delle cause, restando sempre possibile la scissione del rapporto processuale, e quindi operando, piuttosto, l’art. 332 c.p.c. Il compenso per prestazioni profes ..........

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