Attivo fallimentare e stipendio

Secondo il disposto della L. Fall., art. 46, comma 1, n. 2, è sottratto, all’attivo fallimentare soltanto la parte dello stipendio (o pensione, o salario, o provento dell’attività lavorativa del fallito) occorrente per il mantenimento del fallito e della sua famiglia e che il fallito ha un vero e proprio diritto a detta parte degli emolumenti di cui si è detto. Al riguardo va dunque confermato che la citata norma delimita il perimetro dei beni del fallito non compresi nel fallimento in relazione alla necessità del mantenimento del fallito stesso e della sua famiglia, non potendo, pertanto, essere acquisita alla massa l’integralità delle somme che il primo per ..........

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