Appello dichiarato inammissibile o improcedibile, riproponibilità, termini

In merito all’art. 358 c.p.c. (il quale prevede che l’appello dichiarato inammissibile, o improcedibile, non possa essere riproposto, “anche se non è decorso il termine fissato dalla legge”) va confermato che la consumazione dell’impugnazione, che ne preclude la riproposizione anche nell’ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine stabilito dalla legge, opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria d’inammissibilità, con la conseguenza che, fino a quando siffatta declaratoria non sia intervenuta, può essere proposto un nuovo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché la seconda impugnazione risult ..........

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