Apertura del fallimento, interruzione del processo, termine per la relativa riassunzione o prosecuzione

Va dato seguito al principio per cui in caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi della L. Fall. art. 43, comma 3, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi della L. Fall. artt. 52 e 93 per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176 c.p.c., comma 2, va notif ..........

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