Normative dell’Unione possono produrre un parziale effetto anticipatorio: il Tar Lazio su AI Act, l. 132/2025 ed altri principi.
La questione relativa all’uso di strumenti automatizzati nell’adozione di decisioni amministrative deve essere esaminata alla luce del complessivo quadro normativo e giurisprudenziale disciplinante la materia.
In tale ottica, vale anzitutto osservare che né la legge n. 132/2025, né il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (c.d. AI Act) risultano direttamente applicabili ratione temporis al procedimento in esame, in cui il bando è del 6 dicembre 2023 ed il principale provvedimento impugnato è del 26 novembre 2024.
L’AI Act, pur essendo entrato formalmente in vigore il 1° agosto 2024, prevede infatti un regime di applicazione differita con riferimento agli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio – tra cui quelli concernenti la supervisione umana di cui all’art. 14 – destinati a trovare applicazione generale solo a decorrere dal 2 agosto 2026. Ne consegue che tali disposizioni non possono essere invocate come parametro immediatamente vincolante per la legittimità dell’azione amministrativa nella presente controversia, pur rientrando detta azione nel campo applicativo del combinato disposto dell’art. 6 e dell’allegato III della menzionata fonte normativa.
Tuttavia, ciò non esclude che dal Regolamento (UE) 2024/1689 possano trarsi criteri interpretativi rilevanti, in quanto espressivi di principi dell’ordinamento dell’Unione destinati a orientare l’azione degli Stati membri e (quantomeno) dell’Amministrazione secondo il principio del c.d. effetto “verticale”. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE ha più volte affermato che le normative dell’Unione (in particolare le direttive, ma identico ragionamento, mutatis mutandis, deve valere quanto ai regolamenti non immediatamente efficaci), qualora non ancora applicabili, possono produrre un parziale effetto anticipatorio, imponendo alle autorità nazionali di evitare interpretazioni e prassi manifestamente incompatibili con gli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo.
In particolare, la Corte ha chiarito che, nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’entrata in vigore o l’applicazione di una normativa UE, gli Stati membri sono tenuti a non compromettere gravemente il risultato prescritto dalla normativa stessa. Analogamente, è stato affermato che i giudici nazionali devono privilegiare, ove possibile, un’interpretazione conforme ai principi emergenti dal diritto dell’Unione, anche prima della piena efficacia delle nuove disposizioni . Tale divieto è espressione del più generale obbligo di stand-still, il quale impone agli Stati membri, in pendenza del termine di recepimento, di astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione dello scopo prescritto dalla direttiva stessa.
Alla luce di tali principi, il Regolamento (UE) 2024/1689, pur non direttamente applicabile, assume rilevanza quale fonte di indirizzo interpretativo, nella parte in cui, nel combinato disposto dell’art. 6 e dell’allegato III, qualifica come “ad alto rischio” i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici e impone, quale requisito strutturale, l’esistenza di una supervisione umana effettiva, idonea a consentire il controllo, l’intervento e la correzione del funzionamento del sistema.
In secondo luogo, resta centrale, e con forza giuridica autonomamente dirimente, il quadro normativo e giurisprudenziale attualmente vigente nell’ordinamento domestico.
In tale ambito, il principio di controllo umano delle decisioni automatizzate trova solido fondamento:
(i) negli artt. 3,24 e 97 Cost., che impongono il rispetto dei principi di uguaglianza, diritto di difesa, imparzialità, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa;
(ii) nella legge n. 241/1990, in particolare negli artt. 1 e 3, che richiedono che l’azione amministrativa sia sorretta da motivazione intelligibile e verificabile, e negli artt. 7 ss. e 22 ss., che tutelano la partecipazione procedimentale e il diritto di accesso;
(iii) nel Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), che consente l’uso di strumenti informatici e automatizzati solo in quanto funzionali al perseguimento dell’interesse pubblico e nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e centralità della persona.
A tali fonti si affianca un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui l’algoritmo, ove utilizzato dall’Amministrazione, costituisce un atto amministrativo informatico e non può tradursi in una delega integrale del potere decisionale a un sistema automatico, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da profili valutativi o discrezionali.
In tal senso, il Consiglio di Stato ha affermato che l’utilizzo di procedure algoritmiche è legittimo solo se l’Amministrazione conserva un effettivo potere di controllo e di imputazione della decisione, restando esclusa l’adozione di determinazioni amministrative basate su meccanismi caratterizzate dalla mera automazione.
In conclusione, pur dovendosi escludere l’applicazione diretta, nella causa che occupa, sia della legge n. 132/2025 sia del Regolamento (UE) 2024/1689, deve ritenersi che l’azione amministrativa resti comunque vincolata al rispetto dei principi costituzionali, legislativi e giurisprudenziali sopra richiamati. Il Regolamento sull’intelligenza artificiale, inoltre, può legittimamente essere utilizzato quale parametro interpretativo evolutivo, idoneo a rafforzare l’esigenza di trasparenza, controllo umano e sindacabilità delle decisioni automatizzate, in coerenza con l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza nazionale ed europea.