Chiamata del terzo: garanzia propria e impropria
La chiamata in causa
La chiamata in causa
Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato
Soltanto la palese infondatezza della domanda
Attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali
L’opposto che intenda chiamare in giudizio un terzo deve formulare tale richiesta al più tardi all’udienza ex art 183 c.p.c.
La chiamata in causa del terzo, nel giudizio davanti al giudice di pace, non è disciplinata dalle norme dettate dagli artt. 167, terzo comma, e 269, secondo comma, c.p.c., per cui il convenuto che intende chiamare un terzo in causa non è tenuto a farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta, ma può richiederla nella prima udienza di comparizione. Tale limite risponde però ad esigenze di concentrazione del processo che non possono essere superate a favore del convenuto costituitosi solo alla seconda udienza.
Nell’ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia disposto la chiamata di un terzo in causa,
Occorre qui ribadire che l’intervento di un terzo iussu iudicis può essere disposto dal giudice di merito anche solo sulla base
Deve pertanto ritenersi, in tale prospettiva, ben possibile – perché rispondente al miglior interesse di tutte le parti alla più sollecita ed efficiente trattazione della causa – provvedere
La recente riforma del processo civile varata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nel rimodellare la fase introduttiva del giudizio ordinario di cognizione, con il nuovo art. 171-bis cod. proc.