Chiamata del terzo: garanzia propria e impropria

La chiamata in causa del terzo, di cui all’art. 106 cod. proc. civ., può essere disposta affinché egli risponda, in luogo del convenuto, oppure affinché sia condannato a rispondere di quanto il convenuto sarà tenuto eventualmente a prestare all’attore. Nel primo caso, quando l’affermazione della responsabilità dell’obbligato principale e del garante trovino fondamento negli elementi costitutivi della medesima fattispecie, la garanzia si suole definire propria. Nel secondo caso, quando la responsabilità dell’uno e dell’altro traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diversi ed è esclusa l’esistenza di ogni legame tra il preteso credi ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi