La chiamata in causa del terzo non è una forma di domanda riconvenzionale, con la conseguenza che non vi è disparità in contrasto con l’art. 3 Cost.: salvi anche i riti ordinario e del lavoro d.c. (dopo Cartabia)

La recente riforma del processo civile varata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nel rimodellare la fase introduttiva del giudizio ordinario di cognizione, con il nuovo art. 171-bis cod. proc. civ., ha previsto – per quel che rileva ai fini della considerazione dell’istituto in esame – che, scaduto il termine per la costituzione tempestiva della parte convenuta, il giudice, entro i successivi quindici giorni, verificata d’ufficio la regolarità del contraddittorio, autorizza, quando occorre, tra l’altro, la chiamata in causa del terzo e, in tal caso, trova applicazione anche il secondo comma del medesimo art. 171-bis cod. proc. civ., secondo il quale deve esser ..........

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