Processo davanti al G.d.P.: ok alla chiamata del terzo in prima udienza, ma non oltre

La chiamata in causa del terzo, nel giudizio davanti al giudice di pace, non è disciplinata dalle norme dettate dagli artt. 167, terzo comma, e 269, secondo comma, c.p.c., per cui il convenuto che intende chiamare un terzo in causa non è tenuto a farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta, ma può richiederla nella prima udienza di comparizione. Tale limite risponde però ad esigenze di concentrazione del processo che non possono essere superate a favore del convenuto costituitosi solo alla seconda udienza. Scarica qui la sentenza per esteso in formato pdf >> CondividiPost correlati:Chiamata in causa del terzo e chiamata in garanzia: differenze Settembre 2, 2 ..........

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