Chiamata del terzo in garanzia necessaria per le tesi sostenute dall’attore, spese processuali a carico dell’attore, irrilevanza dell’assenza di domande dell’attore nei confronti dello terzo

Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, quando, come nella specie, la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite.   Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 20.4.2016, n. 7963 CondividiPost correlati:Quando il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal c ..........

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