Liquidazione equitativa del danno, oneri probatori
Non può procedersi a liquidazione equitativa del danno qualora la parte non abbia fornito gli elementi parametrici per la liquidazione ex art 1226 c.c. difatti:
a) la
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Nell’adempimento dell’incarico professionale, l’obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c., comma 2, e ex art. 2236 c.c. dell’avvocato si estrinseca in doveri di informazione,
Solo in caso specifica e circostanziata contestazione da parte del convenuto dei fatti costitutivi del diritto azionato, l’attore ha l’onere di provarli, restando così assicurato il principio
Può enunciarsi il seguente principio: il condomino che impugna una deliberazione dell’assemblea, deducendo vizi relativi
L’illegittimità della procedura deriva non dalla scelta di ricorrere all’algoritmo per le operazioni di trasferimento, ma dal fatto che l’Amministrazione non si è preoccupata
Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa
La perdita di chance va qualificata come la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un
L’esercizio del potere discrezionale di liquidare i danni in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2045 c.c.,
L’art. 115 c.p.c. non si applica al procedimento disciplinare, atteso che la responsabilità dell’incolpato non consegue dalla sua mancata e specifica contestazione,
In tema di assicurazione il legislatore richiede, ai sensi dell’art. 1988 c.c., che il contratto venga provato mediante atto scritto e questo, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale