Decisione pienamente consapevole del cliente sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio, oneri probatori in capo all’avvocato

Nell’adempimento dell’incarico professionale, l’obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c., comma 2, e ex art. 2236 c.c. dell’avvocato si estrinseca in doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione verso il cliente. In particolare, l’avvocato è tenuto a richiedere al cliente che egli gli fornisca tutti gli elementi necessari o utili in suo possesso al fine del corretto svolgimento dell’incarico, ad indicargli tutte le questioni che si frappongono al conseguimento del risultato o che comunque sono fattori di rischio di effetti dannosi, a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dal probabile esito sfavorevole. Incombe su ..........

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