Danno da perdita di chance, oneri probatori (fattispecie in tema di aspettative lavorative)

La perdita di chance va qualificata come la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, che non integra una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, sì che il creditore che voglia ottenere il risarcimento dei danni derivanti da detta perdita ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza ..........

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