Massimario di Diritto Processuale Civile 2012
Consiglio Superiore della Magistratura
Ufficio referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano
2012Un anno di Giurisprudenza delle Alte Corti
Consiglio Superiore della Magistratura
Ufficio referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano
2012Un anno di Giurisprudenza delle Alte Corti
di Rocchina Staiano – Cass. civ. Sez. III, 23/12/2012, n. 23318, Fallimento – Spese processuali – avvocato – tariffe forense. Massima: Il Giudice di Legittimità tenuto a decidere nel merito sulla liquidazione delle spese giudiziali del doppio grado del giudizio (nella specie in seguito alla rilevata pronuncia in merito del Giudice di secondo) con riferimento ad un’attività difensiva interamente svolta e completata, rispettivamente dinanzi ai Giudici di primo e di secondo grado, prima dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 2, d.l. 1/2012, non può fare applicazione dei nuovi parametri dettati dall’art. 41 d.m. 140/2012, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe.
(di Paolo F. Cuzzola) – La prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affrontato il delicato argomento relativo alla possibilità, per una coppia di omosessuali, di poter crescere un bambino. (Corte di Cassazione Prima Sezione Civile – Sentenza n. 601 depositata l’11 gennaio 2013).
Commento della sentenza del Tribunale ordinario civile di Roma, Sez. III, del 10.9.2012
di Paolo Baiocchetti[1]
di Rocchina Staiano
Avvocato, Titolare dello Studio Legale Staiano in Salerno; Prof. a contratto in Medicina del Lavoro, Univ. Teramo).
di Elena Salemi[1] – Tribunale di Palermo, sezione terza, sentenza del 6.7.2012