Spese giudiziali civili e DM. 20 luglio 2012, n.140

di Rocchina Staiano – Cass. civ. Sez. III, 23/12/2012, n. 23318, Fallimento – Spese processuali – avvocato – tariffe forense. Massima: Il Giudice di Legittimità tenuto a decidere nel merito sulla liquidazione delle spese giudiziali del doppio grado del giudizio (nella specie in seguito alla rilevata pronuncia in merito del Giudice di secondo) con riferimento ad un’attività difensiva interamente svolta e completata, rispettivamente dinanzi ai Giudici di primo e di secondo grado, prima dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 2, d.l. 1/2012, non può fare applicazione dei nuovi parametri dettati dall’art. 41 d.m. 140/2012, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe.

In sentenza su famiglia gay, Cassazione doveva pervenire a conclusioni opposte

(di Paolo F. Cuzzola) – La prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affrontato il delicato argomento relativo alla possibilità, per una coppia di omosessuali, di poter crescere un bambino. (Corte di Cassazione Prima Sezione Civile – Sentenza n. 601 depositata l’11 gennaio 2013).

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