Liquidazione dei danni in via equitativa, oneri probatori

L’esercizio del potere discrezionale di liquidare i danni in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2045 c.c., richiede che si concretizzi la prova dell’esistenza degli stessi e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provarli nel loro preciso ammontare; grava sicché sulla parte interessata l’onere di dimostrare non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento ma anche dar conto di ogni elemento di fatto utile alla loro quantificazione, in quanto la liquidazione in via equitativa ha la sola funzione di colmare lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione dei danni. Corte di appello di Roma, sentenza ..........

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