Onere probatorio solo in presenza di contestazione specifica
Solo in caso specifica e circostanziata contestazione da parte del convenuto dei fatti costitutivi del diritto azionato, l’attore ha l’onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio, ciò in quanto la contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato è sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e, segnatamente, alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del “thema decidendum” e del “thema probandum”, con conseguente esclusione dal “thema decidendum” dei fatti tardivamente contestati.
Tribunale Nola, sezione prima, sentenza del 17.01.2024
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