Maggior danno per ritardato rilascio dell’immobile locato

In tema di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio di immobile locato, il maggior danno di cui all’art. 1591 c. c. deve essere provato in concreto dal locatore secondo le regole ordinarie, e, quindi, anche mediante presunzioni, a condizione che presentino i requisiti previsti dall’art. 2729, comma primo, c.c. Tribunale Campobasso, sentenza del 27.12.2023 Download CondividiPost correlati:Presunzioni e danno morale: in caso di danno biologico di lieve entità è richiesto maggior rigore nell'allegazione e prova Aprile 11, 2024 Danno da occupazione illegittima di immobile: danno in re ipsa? Risponderanno le Sezioni Unite. Marzo 14, 2022 Opposizione a decreto i ..........

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