Oneri probatori nel procedimento disciplinare tra contestazione specifica, indizi (presunzioni?) e prova contraria

L’art. 115 c.p.c. non si applica al procedimento disciplinare, atteso che la responsabilità dell’incolpato non consegue dalla sua mancata e specifica contestazione, bensì dall’esaustiva prova della circostanza stessa, la quale tuttavia ben può essere data anche attraverso indizi ovvero circostanze gravi, precise e concordanti, che l’incolpato stesso ha pertanto l’onere di superare offrendo prova contraria. [massima ufficiale] Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino), sentenza n. 3 del 23 febbraio 2022 (pubbl. 10.5.2022) Download CondividiPost correlati:Condono edilizio, data di ultimazione lavori: oneri probatori tra presunzioni e ‘più p ..........

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