Sospensione del processo: il ricorso per la riassunzione deve essere notificato anche al contumace?
L’art. 297 c.p.c., allorquando stabilisce che dopo la sospensione, il ricorso per la riassunzione del processo con il decreto
L’art. 297 c.p.c., allorquando stabilisce che dopo la sospensione, il ricorso per la riassunzione del processo con il decreto
E’ configurabile la nullità dell’atto introduttivo anche nel caso in cui, nella contumacia del convenuto, siano stati omessi gli ulteriori avvertimenti (inerenti all’obbligatorietà
Va condiviso il principio di diritto secondo cui la norma dell’art. 292 c.p.c., per la parte che impone la notifica al contumace delle
Nel processo tributario, poiché il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace
In caso domanda svolta nei confronti di più convenuti di cui alcuni rimasti contumaci, l’accoglimento dell’eccezione
In conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto: “la comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non rientra
Qualora la Corte d’Appello decida che l’appello non avrebbe potuto trovare accoglimento non per le medesime ragioni adottate dal Tribunale, ma per altre diverse ragioni, l’ordinanza
Va condiviso l’orientamento per cui deve ritenersi valida la notifica del ricorso per cassazione già espletata dall’Agenzia delle entrate presso il procuratore domiciliatario in primo grado
Posto che l’art. 345 c.p.c. vieta la produzione di nuovi documenti in appello, a nulla rileva il fatto che nel giudizio di primo grado la parte sia rimasta contumace,