Filtro in appello, ordinanza di inammissibilità per ragioni diverse da quelle adottate dal Tribunale, conseguenze. Giudizio di rinvio, riassunzione del giudizio, controparte contumace, conseguenze

Qualora la Corte d’Appello decida che l’appello non avrebbe potuto trovare accoglimento non per le medesime ragioni adottate dal Tribunale, ma per altre diverse ragioni, l’ordinanza ex art. 348-bis (c.d. filtro in appello) è illegittimamente pronunciata in quanto in assenza dei presupposti individuati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1914/2016, avendo di conseguenza natura di sentenza. Trova pertanto al riguardo innanzitutto applicazione la regola per cui la Corte di Cassazione ha diritto ad accedere alla sentenza di primo grado, solo se l’ordinanza di inammissibilità ex articolo 348 bis c.p.c. è stata legittimamente emessa secondo i suoi presuppos ..........

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